Informazioni generali
Gli immigrati in Italia da almeno cinque anni che vogliono ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo devono sostenere un esame di lingua italiana.
Le persone straniere maggiori di 14 anni devono fare domanda online per sostenere il test.
Collegandosi al sito e compilando il modulo, si invia la domanda per via telematica alla Prefettura.
La Prefettura farà dei controlli e poi invierà allo straniero, entro 60 giorni dalla richiesta, la lettera con le indicazioni per svolgere il test.
Le informazioni relative alla sede ed alla data ed ora di convocazione per lo svolgimento del test ed al risultato del test saranno disponibili nella sezione “Domande” della propria area personale sul sito web.
I candidati faranno il test su un supporto informatico (computer) che valuterà la conoscenza della lingua italiana di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (livello elementare: comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati).
La prefettura comunicherà i risultati dei test alla Questura e questa convocherà la persona straniera per il rilascio del permesso di soggiorno.
Qui tutte le informzioni ufficiali nel dettaglio.
Struttura dell’esame
Il test è telematico, e prevede la comprensione di brevi testi, di frasi ed espressioni di uso frequente orali e scritte. I candidati devono affrontare una prova di ascolto e comprensione di circa 25 minuti, una prova di lettura e comprensione di circa 25 minuti e una prova di produzione scritta di circa 10 minuti.
1) prova di ascolto e comprensione di una registrazione:
- ascolto di un dialogo tra due persone (per esempio)
- lista di domande al candidato
- riascolto della conversazione
- risposta alle domande con: scelta multipla (a, b, c), Vero/Falso, abbinamento
2) prova di lettura e comprensione:
- lettura in silenzio di un testo breve (ad esempio un avviso sull’autobus, una pubblicitò di una palestra…)
- risposte a domande tramite scelta multipla, abbinamento, Vero/Falso, oppure a completamento di frase (completare la frase scrivendo)
3) prova di produzione scritta
- scritture di un breve testo (ad esempio una cartolina da inviare ad amici per spiegare cosa fai, dove sei, ecc.; o una risposta per e-mail, o riempire dei moduli)
Il test è superato se si ottiene almeno nell’80% del punteggio totale delle prove.
Se hai bisogno di aiuto per prepararti all’esame visita la mia pagina di contatto e chiedi informazioni sulle lezioni via Skype, sarò felice di risponderti.
In libreria o online è possibile trovare testi utili per studiare da soli o con un’insegnante, ad esempio “Permesso di soggiorno” di Alma edizioni.
Chi non deve fare l’esame
Non è necessario effettuare il test di lingua italiana,(così come previsto dall’art. 4, comma 1) se la persona straniera ha:
a) Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma TRE, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri;
b) Titolo che attesti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, rilasciato a seguito della frequenza di un corso di lingua italiana presso i Centri Territoriali Permanenti (CTP);
c) Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;
d) Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiano di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
e) Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), c), d) e q) del T.U. immigrazione.
